Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered on the special register. The convicted applicant, Pitzalis Daniele, filed the request personally, violating the mandatory requirement of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the claims regarding home detention and conditional release and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney inscribed on the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZALIS DANIELE nato a SASSARI il 20/12/1986 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARII dato avviso alle parti; udita Th relazlori Voa dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e liberazione condizionale proposte da Pitzalis Daniele; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18