Cassation court dismisses appeal on criminal continuation, ruling facts show no single criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that two separate convictions for resisting a public official and causing injury should be treated as a continuous offense to conceal a prior crime. The court rejected this, noting the acts were spontaneous reactions rather than part of a premeditated plan involving the false license plate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 490 cod. pen.; Art. 497 ter cod. proc. pen.: The court establishes that criminal continuation requires a single criminal design evident from the first act, which is absent when subsequent crimes are spontaneous reactions to the initial event.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADELIZZI ANTONIO nato a EBOLI il 22/07/1967 avverso l'ordinanza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Adelizzi Antonio di applicare la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: -sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma ex artt. 444 cod. proc. pen. il 18/11/2019, irrevocabile il 7/12/2019, per i delitti di cui agli artt. 497 ter, 337 e 582 cod. pen. commessi a Roma il 16/11/2019; -sentenza pronunciata dalla Tribunale di Roma il 18/11/2019, irrevocabile il 3/5/2022, per il delitto di cui all'art. 490 cod. pen.. commesso in data anteriore e prossima al 16/11/2019;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto i reati oggetto della prima sentenza sarebbero stati commessi al fine di occultare ill reato di cui all'alt. 490 cod. pen. e questo evidenzierebbe la sussistenza della continuazione; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, evidenziando la differenza esistente tra la disciplina della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico ovvero dei criteri posti per la connessione tra i reati, facendo corretto riferimento alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto, risulta evidente che la commissione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni non erano stati programmati con l'apposizione della targa falsa, ma sono il frutto di una reazione estemporanea e non prevedibile, ha fatto corretta applicazione dei criteri posti nella pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 — 01, specifica sul punto e correttamente citata nel provvedimento impugnato Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme