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Ordinanza — n. 21743/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentencing reduction under Italian Criminal Code Article 416 bis.1.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to apply the maximum sentencing reduction under Article 416 bis.1 of the Criminal Code. The appellate court had already recognized mitigating circumstances and reduced the sentence to eight years, citing the tardiness of the appellant's declarations as a valid reason for limiting the reduction. The supreme court ruled that the territorial court's exercise of discretionary power was logical and unassailable in the absence of evident logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 416 bis.1, comma primo, cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its judgment for the lower court's assessment of discretionary sentencing criteria unless there are evident logical flaws or violations of law.

Parole chiave

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sentencing reduction Article 416 bis.1 discretionary power logical flaws inadmissible appeal Criminal Code appellate review partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 416 bis.1, comma primo, cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione nella massima estensione della riduzione di pena prevista dall'art. 416 bis.1, comma terzo, cod.
Art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen.
e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen. con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato la pena in anni otto di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di Rapicano Catello in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 575 cod. pen.
Art. 577 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266818; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
283044 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPICANO CATELLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/08/1974 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; < Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli del 7/10/2021 ha ritenuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma primo, cod. pen. e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen. con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato la pena in anni otto di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di Rapicano Catello in relazione al reato di cui agli artt. 575, 577, 416 bis.1 cod. pen.;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione nella massima estensione della riduzione di pena prevista dall'art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen. Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la logicità della motivazione, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla tardività delle dichiarazioni, tanto che le attività degli inquirenti sono state difficoltose, ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'a rt. 133 cod. pen. e ciò, in assenza di evidenti vizi logici, rende insindacabile la conclusione sul punto (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. Rv. 266818; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende