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Ordinanza — n. 21741/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed inadmissibly because it was filed personally instead of by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21741/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Matteo Rinaldi inadmissible de plano. Rinaldi submitted the petition personally, whereas the law requires it to be signed by a defense attorney registered on the special roll. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal void under the specific article of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the interested party instead of by a qualified defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal defense attorney special roll procedural defect difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI MATTEO nato a MANFREDONIA il 03/02/1977 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA\\ dato avviso alle parti; \-\'i udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Matteo Rinaldi, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024.