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Ordinanza — n. 21740/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Pesce's appeal against a suspended sentence extension inadmissible. The Tribunal of Surveillance correctly identified that the risk of criminal association persisted based on the defendant's past role and lack of genuine rehabilitation. The court rejected the appeal because it contained only generic complaints and attempted to re-evaluate factual merits, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen.; The cassation appeal against a suspended sentence extension is inadmissible if it fails to cite specific legal violations and improperly attempts to re-assess the factual merits of the case.

Parole chiave

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suspended sentence extension cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds prohibited merit review criminal association risk criminalità persistente collegamento speciale proroga della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen.
Rilevato che, a mente dell'art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha prorogato il regime differenziato solo per violazione di legge.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino
Sez. U., n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv.
Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, Vinciguerra
Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca
Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano
253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv.
Corte Cost., n. 417 del 2004
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 07/12/1980 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i due motivi articolati nel ricorso proposto cla Giuseppe Pesce, l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che, a mente dell'art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha prorogato il regime differenziato solo per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.

Sez. U., n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

2. Rilevato che la proroga del regime detentivo differenziato può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).

3. Ritenuto che, alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, il Tribunale di sorveglianza di Roma, valutando correttamente gli elementi risultanti dagli atti e n seguendo un percorso motivazionale congruo e adeguata, ha accertato la sussistenza del pericolo, legittimante la proroga del regime differenziato, che il ricorrente, ove rimesso in regime penitenziario ordinario, possa riprendere i contatti con l'organizzazione nella quale ha a lungo militato disimpegnando un ruolo di primo piano. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato in risposta ai rilievi difensivi sviluppati nel reclamo e nelle successive memorie: - la biografia criminale di Pesce; - il ruolo di spicco assunto e costantemente mantenuto, specie nei periodi di detenzione o di latitanza del fratello Francesco e degli altri uomini di vertice, all'interno della cosca di ‘ndrangheta di appartenenza, gruppo a base familistica, operante in più settori illeciti con modalità operative particolarmente violente e dotato di ingenti risorse finanziarie e di una rete di protezione strutturata che ha garantito al prevenuto e agli altri personaggi di rilievo lunghi periodi di latitanza; - la perdurante attività del sodalizio, ampiamente dimostrata dalle numerose operazioni di polizia che hanno interessato fino ad epoca recente vari sodali, molti dei quali stretti familiari suoi e della moglie (fratelli, zii, cugini), sottoposti a misura cautelare o condannati per la consumazione di reati di fortissimo allarme sociale; - i provvedimenti di trattenimento della corrispondenza disposti nel corso dell'anno 2022 perché contenenti messaggi criptici diretti verso affiliati e, più in generale, i risultati del trattamento penitenziario non attestanti una convincente revisione del passato deviante.

Sulla base di tali dati fattuali, il Tribunale è pervenuto alla conclusione, nient'affatto illogica, che Pesce, in virtù del delineato ruolo ricoperto in passato all'interno del clan ed a cagione del rapporto privilegiato con gli esponenti di maggior peso, rappresenta, ancora oggi, anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto di riferimento dell'intera organizzazione. Né in senso contrario depongono i risultanti dell'osservazione inframuraria che, anzi, escludono un suo ravvedimento o un suo allontanamento dall'organizzazione criminale.

Ritenuto che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si è limitato a contestazioni generiche, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante o apparente, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto (condanna per mera partecipazione, costituzione spontanea dopo la condanna, scarsa considerazione ella sua capacità criminale da parte del fratello, capo riconosciuto del clan), in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

4. Ritenuto che non è fondata nemmeno la doglianza con la quale si assume che non vi sarebbero "fatti nuovi" dimostrativi del pericolo di collegamenti attuali del ricorrente con l'ambiente criminale d'appartenenza giacché essa si fonda sull'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da "prove nuove". Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano.

La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 417 del 2004).

5. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C