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Ordinanza — n. 21737/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against recidivism conviction for manifestly unfounded legal and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Filippo Lombardi's appeal against his one-year-and-ten-month prison sentence inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding recidivism and the subjective element of the crime. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellate judge correctly applied discretionary criteria for danger assessment and explicitly addressed the required intent in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate the factual basis for excluding recidivism or subjective intent if the lower court provided adequate and coherent reasoning consistent with established case law.

Parole chiave

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recidivism exclusion subjective element dolo discretionary sentencing manifestly unfounded appeal inadmissible recourse credito lombard riduzione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che con i tre motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
e la motivazione sul punto, conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che con i tre motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 133 cod. pen
e la motivazione sul punto, conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna ad anni uno e mesi uno e giodni dieci di reclusione pronunciata dal Gip del Tribunale di Modena il 3/11/2022 nei confronti di Lombardi Filippo in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lvo n. 159 del 2011;

Rilevato che con i tre motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva e dell'elemento soggettivo del reato; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento agli elementi posti a fondamento della sorveglianza speciale e ai reati commessi, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. e la motivazione sul punto, conforme ai principi esposti alla giurisprudenza di legittimità che impongono di fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non è sindacabile in questa sede risultando del tutto inconferente la differenza posta nel ricorso circa la presunta distinzione tra condotte antecedenti e susseguenti al reato;

Rilevato che le censure relative alla sussistenza della recidiva sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai plurimi precedenti penali (cfr. punto 5.2. a pag. 3 della sentenza impugnata), ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità e circa l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);

Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine all'ultimo motivo di ricorso nel quale, in termini estremamente generici, si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, anche in ordine al dolo, infatti, il giudice d'appello, con il riferimento alla condotta tenuta, ha dato conto della sussistenza del dolo richiesto dalla norma; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle