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Ordinanza — n. 21736/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to waiver of substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21736/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged grounds the defendant had previously waived during the appellate plea bargain procedure. The defendant, Pasquale Di Palma, attempted to contest the sentence logic and completeness of reasoning after having renounced substantive appeal arguments. The court ruled that once a defendant waives specific appeal grounds, the second-instance judge is limited to reviewing only non-waived issues, rendering the new arguments legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it concerns grounds the defendant has waived, as the judgment on those points is res judicata due to the voluntary procedural choices made.

Parole chiave

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appellate plea bargain waiver of appeal grounds res judicata effect inadmissible appeal substantive waiver concorso di motivi di sospensione remissione della pena concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'impugnazione proposta da Pasquale Di Palma deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Furino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA PASQUALE nato a MARANO DI NAPOLI il 31/10/1968 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'impugnazione proposta da Pasquale Di Palma deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di accordo delle parti per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai "motivi di merito".

2. Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. D'altra parte, «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

3. Ritenuto che non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

4. Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena.

5. Rilevato che il ricorrente, con deduzioni generiche del tutto sganciate dalla specifica vicenda processuale, si è limitato a contestare la logicità e l'incompletezza della motivazione e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il C