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Ordinanza — n. 21735/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds and lack of merit regarding special surveillance violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Fausto Monini inadmissible due to its generic nature and manifest lack of merit. The appellant argued against a lower court ruling that found him guilty of violating special surveillance obligations by failing to appear at the police authority. The court rejected the appeal because the violation of such obligations requires only general intent, not a specific malicious purpose to undermine control measures.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; The violation of obligations inherent in special surveillance requires only general intent, meaning the awareness of duties and the conscious will to violate prescriptions, without requiring a specific purpose to frustrate control measures.

Parole chiave

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special surveillance violation general intent requirement inadmissible appeal police authority registration preventive measure breach atto tardivo motivazione tardiva ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Il ricorrente trascura che è orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016
per firmare l'apposito registro, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep.
Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987
270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONINI FAUSTO nato a BETTONA il 12/08/1961 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Fausto Monini non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità per la sua genericità e comunque per la manifesta infondatezza. Il ricorrente trascura che è orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosci—ente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di presentarsi ad una certa ora presso l'Autorità di P.S. per firmare l'apposito registro, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2007, Confortino, 2v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01).

Non è, infatti, richiesta che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa ad ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento. La Corte distrettuale, uniformandosi a tale orientamento e seguendo un percorso motivazionale immune da vizi logici, ha rilevato che l'imputato aveva violato la già citata prescrizione impostagli con il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale in assenza di autorizzazioni o di giustificazioni rilevanti quantomeno sul piano dell'elemento soggettivo.

2. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere esten ore Il