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Ordinanza — n. 21731/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming two mafia associations share one criminal design under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's complaints were manifestly unfounded. The applicant argued that two separate mafia associations should be treated as a single criminal design under Article 81 of the Penal Code, but the lower court correctly applied established precedent requiring a continuous criminal plan from the first offense. The court emphasized that the distinct groups operated in different territories with different members, meaning no single criminal design existed at the time of the first association's formation.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The court must verify if a single criminal design existed from the commission of the first offense; separate groups operating in different territories and with different members do not constitute one criminal design.

Parole chiave

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mafia associations criminal design Art. 81 Penal Code manifestly unfounded inadmissible appeal organizational crime territorial scope organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.
art. 416 bis cod. pen
309 del 1990 commessi a Catania, Napoli e Bologna dal 2007 al giugno 2008; -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Catania il 30/6/2021, irrevocabile il 23/2/2022, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj
260896 - 01; con riferimento al reato associativo e ai reati fine Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv.
Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, Napolitano
Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso
268786 - 01 e ancora quanto ai reati associativi Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv.
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISAIA CARMELO ORAZIO nato a CATANIA il 02/07/1988 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Isaia Carmelo Orazio di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Catania il 2/10/2014, irrevocabile il 14/12/2016, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309 del 1990 commessi a Catania, Napoli e Bologna dal 2007 al giugno 2008; -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Catania il 30/6/2021, irrevocabile il 23/2/2022, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso a Catania e zone pedemontane, nonché nei territori del litorale jonico, sino al novembre 2013;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto che le due associazioni erano inserite nel medesimo contesto e che la partecipazione a una è interamente contenuta nell'altra; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile nel caso di specie nel quale non vi sono elementi dai quali risulti che all'atto della partecipazione alla prima associazione fosse già stata programmata la costituzione ovvero la partecipazione al secondo sodalizio, ciò anche, come indicato nel provvedimento impugnato, che i due gruppi erano costituiti da soggetti diversi e operavano in differenti ambiti territoriali (cfr..Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01; con riferimento al reato associativo e ai reati fine Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01; specifiche sul punto Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 23/01/2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01 e ancora quanto ai reati associativi Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d