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Ordinanza — n. 21730/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper first-time raising of statutory mitigation exclusion in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for recidivism, arguing for statutory mitigation under Article 131-bis of the Penal Code and claiming multiple crimes were not a single unitary act. The court rejected these arguments because the mitigation exclusion was not raised before the lower court and the recidivism claim was manifestly unfounded based on established case law regarding unitary intent.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen. The exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code cannot be raised for the first time in cassation proceedings if the article was in force at the time of the appealed judgment, absent a specific request to the court of first instance.

Parole chiave

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exclusion of punishability first instance request cassation inadmissibility recidivism determination unitary criminal act statutory mitigation court costs award revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
282773 - 01: «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso non sono consentite ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non risulta che il ricorrente abbia chiesto di pronunciarsi in ordine all'art.
Art. 81 cod. pen.
pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva, in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto alla determinazione della pena e per la mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen. con altre precedenti condanne;
art. 81 cod. pen
pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva, in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto alla determinazione della pena e per la mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
in quanto non risulta che il ricorrente abbia chiesto di pronunciarsi in ordine all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
al giudice di merito (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.;
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
260896 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDELLO ANGELO nato a CATANIA il 20/06/1980 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catania 27/9/2017nei confronti di Licciardello Angelo in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lvo n. 159 del 2011; Rilevato che con i cinque motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva, in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quanto alla determinazione della pena e per la mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen. con altre precedenti condanne;

Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso non sono consentite ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non risulta che il ricorrente abbia chiesto di pronunciarsi in ordine all'art. 131 bis cod. pen. al giudice di merito (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01: «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»).

Rilevato che le censure relative alla sussistenza della recidiva e al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai plurimi precedenti penali, anche specifici, ha dato adeguato e coerente conto, degli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità e circa l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);

Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al rigetto della richiesta di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in quanto il giudice di merito, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte e all'estemporaneità delle stesse, si è correttamente e coerentemente conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale i fatti devono essere frutto di un'originaria ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.;

Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de