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Ordinanza — n. 21729/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic reiteration of arguments without new evidence or critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Kola Lodovik inadmissible due to the lack of new elements. The court found the appellant merely repeated generic grievances from the lower court without providing critical analysis or favorable evidence regarding his criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a generic reiteration of arguments already examined without presenting new elements or a critical analysis contrasting with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances reiteration of arguments lack of new evidence criminal record assessment attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esenzione dal divieto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA LODOVIK nato il 06/05/1988 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Lodovik Kola, relativo alla denegata concessione delle attenuanti generiche, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione, per di più generica, delle identiche doglianze esposte nell'atto di appello senza alcun confronto critico con le osservazioni sviluppate dalla sentenza impugnata. La Corte distrettuale, al riguardo, ha osservato, seguendo un percorso argomentativo immune dai lamentati vizi logici, che non sono stati acquisti né sono stati allegati dalla difesa elementi favorevoli all'imputato in grado di contrastare il giudizio negativo sulla personalità desumibili dai precedenti penali.

2. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Presi