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Ordinanza — n. 21726/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of statutory application and failure to recognize general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zito Giuseppe inadmissible, upholding the lower court's reduction of his sentence to four months of arrest. The appellant argued that the appellate court failed to apply Article 131 bis of the Code of Criminal Procedure and ignored general mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the territorial court correctly exercised its discretionary power to align the penalty with the actual gravity of the offense based on numerous violations and lack of positive evaluation elements.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court's exercise of discretionary power in sentencing, grounded in the assessment of violations and absence of positive evaluation factors, is not subject to re-evaluation on appeal if the reasoning is coherent and adequate.

Parole chiave

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discretionary sentencing power general mitigating circumstances manifestly unfounded appeal Article 131 bis procedural code procedural inadmissibility reati contro la tranquillità pubblica minaccia alla sicurezza pubblica misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. proc. pen.
132/2018; Rilevato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 21 ter D.L. 113/2018 conv. in L. 132/2018
art. 131 bis cod. proc. pen
132/2018; Rilevato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266818; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/05/2000 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 16/12/2021 ha ridotto la pena a mesi quattro di arresto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Zito Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 21 ter D.L. 113/2018 conv.

In L. 132/2018; Rilevato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen.; Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto dei due motivi di ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle numerose violazioni e all'assenza di elementi positivi di valutazione ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), ciò dando atto, riducendola, di avere adeguato comunque la pena all'effettiva gravità del fatto; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03j2019, Furlan, Rv. 276062);

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.