Italian court dismisses appeal for generic mitigation as it merely repeats lower court arguments without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Napolitano's appeal inadmissible because it failed to introduce new arguments beyond those previously raised in the appellate judgment. The lower court had already determined that Napolitano's positive conduct during proceedings held minimal value against his negative personality profile established by prior convictions. Consequently, the court rejected the request for generic mitigation and ordered Napolitano to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the same grievances as the lower court decision without presenting new facts, evidence, or critical arguments that could alter the judicial assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1992 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; _4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Giuseppe Napolitano, relativo alla denegata concessione delle attenuanti generiche, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione delle identiche doglianze esposte nell'atto di appello senza alcun confronto critico con le osservazioni sviluppate dalla sentenza impugnata. La Corte distrettuale, al riguardo, ha osservato, seguendo un percorso argomentativo immune dai lamentati vizi logici, che non sono stati acquisti elementi favorevoli all'imputato ulteriori rispetto a quelli già valorizzati per contenere la pena in prossimità del minimo edittale e che quello principalmente valorizzato dia difesa , ovvero la positiva condotta processuale ha una valenza assai limitata e comunque recessiva rispetto alla negativa personalità dell'imputtao già condannato per reati anche di rilevante gravità.
2. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il