Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds are generic and fail to challenge the judge's factual assessment of crime continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mauro Moretti's appeal inadmissible, ruling that his arguments failed the preliminary admissibility test. Moretti challenged the lower court's refusal to recognize the continuity of crimes committed thirteen years apart, arguing for a different interpretation of the evidence. The court rejected these claims as generic and insufficient to override the trial judge's logical assessment of the temporal distance between offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and concrete; generic criticisms of the trial judge's factual assessment or requests for alternative readings of evidence without new arguments result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MAURO nato a ROMA il 16/06/1957 avverso l'ordinanza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che le censure articolate da Mauro Moretti nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati disomogenei (violazione della disciplina degli stupefacenti e bancarotta), commessi a 13 anni di distanza, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell'ambito di uno stile di vita (quando ha ripetutamente violato l'art. 73 T.u. stup.
Moretti non era ancora amministratore della società fallita e lo sarebbe diventato circa dieci anni dopo). 1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito e lamentano l'omessa valutazione di elementi quali il lasso di tempo, eccessivamente lungo, trascorso prima dell'irrevocabilità della sentenza relativa ai fatti commessi in epoca più risalente, del tuo irrilevanti ai fini dell'individuazione ,ellGiunitarietà del disegno criminoso.
Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso. i