Cassation court dismisses appeal for genericity and failure to prove economic impossibility for bail payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of factual support. The appellant, Demetrio Verdone, argued that his poor economic conditions made paying the 500 euro bail impossible, but the lower court correctly rejected this unsubstantiated claim. The court ruled that mere assertions of indigence are insufficient without concrete evidence proving the inability to pay, leading to the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and supported by evidence; generic allegations of economic hardship without concrete proof of inability to pay bail do not satisfy the burden of proof required to establish subjective fault or justify non-payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA I sul ricorso proposto da: VERDONE DEMETRIO nato a PALERMO il 29/06/1966 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Demetrio Verdone non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità per la sua genericità e comunque per la manifesta infondatezza La Corte distrettuale - investita della doglianza relativa all'insussistenza dell'elemento soggettivo e dell'operatività della causa di giustificazione dello stato di necessità per avere l'imputato inadempiuto all'obbligo di pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche - l'ha correttamente disattesa osservando, attraverso un percorso argomentativo non manifestamente illogico, che l'obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che Verdone non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell'affermazione concernente la precarietà delle proprie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, determinata nella misura, assai modesta, di 500,00 euro - si è, infatti, limitato a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono, secondo quanto statuito dalla Corte di appello attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie, a comprovare l'impossibilità economica di effettuare i periodici versamenti - e che in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l'elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa D'altra parte se, da un canto, è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, «L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento» (Sez. 5, n. 38310 del 2 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843;
Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266).
2. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigl