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Ordinanza — n. 21720/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order citing violation of non-culpability principle and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21720/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had granted home detention while rejecting probation, reasoning that pending proceedings and alleged non-cooperation made a positive prognosis impossible. The appellant argued this violated the principle of non-culpability by relying on unproven violations, but the court found the lower court's reasoning adequate and the appeal's request for an alternative reading impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 177 c.p.p.: The court cannot accept an appeal challenging the factual basis of a probation order by claiming a violation of the principle of non-culpability based on mere pending proceedings or unproven violations, as such arguments do not permit a different legal interpretation at this stage.

Parole chiave

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probation order home detention non-culpability principle pending proceedings procedural inadmissibility court costs criminal surveillance domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 177 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURI PAOLO nato a ROMA il 01/10/1952 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Tamburi Paolo; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione, fondata sulla presenza di procedimenti pendenti e su di una presunta non collaborazione allo stesso procedimento di sorveglianza, sarebbe errata in quanto il riferimento a mere pendenze e a presunte violazioni non accertate violerebbe il principio di non colpevolezza e sarebbe comunque manifestamente illogica;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle violazioni commesse e ai procedimenti anche attualmente pendenti, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell'affidamento non sia, quanto meno allo stato, adeguata in quanto non è possibile effettuare una prognosi positiva, ciò considerato che anche i procedimenti pendenti e le violazioni rilevate possono essere utilizzate ai fini del giudizio che è chiamato a emettere il giudice della sorveglianza (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.