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Ordinanza — n. 21719/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of prescription and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21719/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Luigi Altarelli inadmissible, rejecting both grounds as manifestly unfounded. The appellant argued for prescription of the crime and challenged the sentencing criteria, but the court found no merit in these claims. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When a Supreme Court annulment with remand concerns only the sanctioning aspect without addressing criminal liability, the judgment on liability becomes res judicata, preventing further prescription periods in the remand trial.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription of crime res judicata on liability sentencing criteria review Italian Supreme Court revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M.
207640- 01, e Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTARELLI PIETRO LUIGI nato a MADDALONI il 06/12/1973 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Pietro Luigi Altarelli non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato nel giudizio di rinvio determinato da annullamento concernente esclusivamente il punto del trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legittimità, ripetutamente enunciato anche dalle Sezioni Unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640- 01, e Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01) 2. Parimenti il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio espone doglianze manifestamente infondate, in quanto, il Giudice del rinvio, ha determinato la pena inflitta per il reato di tentata violenza privata, peraltro in misura non distante dal minimo edittale, sulla base dei criteri esplicitati dal Tribunale nemmeno contestati dal ricorrente con critiche specifiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. eciso, in Roma 18 aprile 2024. Il Consigliere estens