Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grievances regarding sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Stanev Pasko Dinev inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding recidivism and improperly determined the sentence. The court found the grievances manifestly unfounded, noting the trial judge correctly exercised discretion based on the defendant's brief return without justification and lack of positive mitigating elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grievances are manifestly unfounded and seek to solicit a reading not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANEV PASKO DINEV nato il 25/01/1969 avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2024, ritenuta la recidiva contestata, ha condannato Stanev Pasko Dinev, alla pena di mesi dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 20 D.Lvo n. 30 del 2007; Rilevato che con i tre morivi di ricorso e con la memoria pervenuta il 23/3/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva e quanto alla determinazione della pena;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto, con il riferimento ai precedenti penali il giudice di merito ha reso una risposta adeguata e comunque non manifestamente illogica della valutazione in concreto effettuata e del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto sul punto; Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in merito alle ulteriori doglianze in quanto la Corte territoriale, con il riferimento ai precedenti pregiudizi penali e alle modalità della condotta (essere ritornato dopo un brevissimo periodo di tempo senza fornire alcuna giustificazione plausibile e nonostante fosse stato accompagnato e "visto partire") ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01);
Rilevato che la censura oggetto del terzo motivo di ricorso è manifestamente infondata anche in considerazione del fatto che nella motivazione resa sul punto il giudice di appello, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e corretto conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am