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Ordinanza — n. 21717/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal remedy for suspension of expulsion order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no legal remedy exists to challenge the rejection of a suspension request against an expulsion order. The appellant argued that a prior aggravated robbery conviction should block expulsion and that the wrong court issued the expulsion decree due to mixed juvenile and adult crimes. The court ruled that statutory provisions strictly prohibit any appeal against the rejection of such suspension requests, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 16 D.Lvo 286/1998; Art. 16 D.Lvo 286/1998: No legal remedy is available to challenge the rejection of a request to suspend the execution of an expulsion order issued by the Supervision Court.

Parole chiave

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expulsion order suspension legal remedy inadmissibility Supervision Court jurisdiction criminal record bar procedural exhaustion requirement differimento dell'esecuzione della pena commisurazione della pena minorile arresto

Disposizioni normative citate

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Art. 16 D.Lvo 286 del 1998
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 16 D.Lvo 286 del 1998 in quanto uno dei reati per cui il ricorrente è stato condannato, il delitto di rapina aggravata ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHRAF DEHBI nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 16/12/2000 avverso l'ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Genova 1'11/1/2024 a seguito dell'opposizione proposta avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Genova, in data 5/8/2023, ha disposto l'espulsione di Achraf Dehbi a titolo di sanzione alternativa alla pena residua della reclusione;

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 16 D.Lvo 286 del 1998 in quanto uno dei reati per cui il ricorrente è stato condannato, il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe ostativo all'espulsione; Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza dei maggiorenni laddove avrebbe dovuto essere emesso dal Tribunale di Sorveglianza competente per i minorenni in quanto nel cumulo ci sono condanne relativi a reati commessi da minorenne;

Rilevato che avverso il provvedimento che rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza non è ammessa alcuna impugnazione e che le disposizioni sul punto sono tassative; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto in una ipotesi i cui questo non è consentito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.