Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper request for alternative reading of sentencing tribunal's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower tribunal failed to consider positive factors like employment history and the director's opinion, focusing solely on past misconduct. The court rejected this, noting the tribunal explicitly weighed both positive and negative elements before concluding that further treatment was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 ter ord. pen.; Art. 60 c.p.p.: An appeal against a sentencing tribunal's decision on parole eligibility is inadmissible if it merely requests a different or alternative interpretation of the facts and reasoning already provided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO FRANCESCO nato a ROMA il 26/04/1998 avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Restivo Francesco avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen. Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione degli elementi positivi emersi e censurando il fatto che la valutazione effettuata dal Tribunale sarebbe ancorata esclusivamente sulle condotte pregresse;
Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi acquisiti e di avere valutato sia quelli positivi (il parere del direttore e l'attività lavorativa svolta) che quelli negativi (i due provvedimenti di revoca dal beneficio dell'affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/1990 per violazioni gravi) e ha così evidenziato in termini coerenti e non censurabili in questa sede le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione secondo la quale il permesso premio non può essere a oggi concesso in quanto appare necessario un ulteriore periodo di trattamentale;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna J4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.