Italian Court dismisses appeal as grievances lack legal merit and are based solely on factual disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Giacomo De Gennaro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that De Gennaro's complaints regarding sentencing and recidivism were entirely based on factual arguments rather than legal errors. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was properly motivated and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must raise legal issues; grievances based solely on factual disputes or lacking legal merit are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIACOMO nato a BARI il 18/05/1979 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
• Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che le censure dedotte da Giacomo De Gennaro nell'unico motivo dedotto con l'atto di impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità. 1.3. Le doglianze attingono, con considerazioni interamente versate in fatto, il trattamento sanzionatorio pur sorretto, con riferimento sia alla dosimetria della pena sia all'applicazione della recidiva, da adeguata motivazione, che valorizza la gravità del reato e la biografia criminale dell'imputato nonché la sua propensione abituale al crimine, desunta dalla reiterazione a breve distanza temporale di reati omogenei e sintomatici della persistente identica natura di devianza criminale, con la conseguenza che il reato oggetto del giudizio era anch'esso connotato più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità dell'autore nei termini richiesti ai fini dell'applicazione della recidiva.
2. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2