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Ordinanza — n. 21714/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as appeal lacks merit and requests no new evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a request to re-evaluate evidence already assessed by the lower court. The appellant argued for a different reading of the proof sources, but the Court found this argument infounded as it sought to override the Tribunal's non-illogical reasoning regarding the convicted person's residual social danger. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds consist merely in a request to re-evaluate evidence already assessed by the lower court without demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence residual social danger substitute measures Court of Cassation attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018
Tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTIERREZ ZAMORA DAVID DE JESUS nato il 25/09/2000 avverso l'ordinanza del 19/01/2014 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. rilevato che l'unico motivo dedotto da David De Jesus Gutierrez Zamora, per quanto formalmente denunzi violazione di legge e vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest'ultima rispetto all'affidamento in prova con la elevata residua pericolosità sociale del condannato.

Tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01), nell'esercizio del potere discrezionale previsto dalla normativa di riferimento ai fini della individuazione della misura più adeguata, sono stati valorizzati quali indicatori della pericolosità fronteggiabile esclusivamente con la più contentiva delle misure alterative: il numero e e la gravità dei precedenti penali e l'epoca recente di consumazione dei carichi pendenti Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare una diversa letture delle fonti di prova da sovrapporre a quella non illogica del Tribunale ed un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico meno pregnanti rispetto a quelle di segno contrario.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente a! pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 D E OS TA T A Il Consigliere estensore Il de