Cassation court dismisses appeal claiming multiple crimes share a single criminal design due to same law violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marra Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marra argued that three separate convictions for drug trafficking should be treated as one continuous criminal design under Article 81 of the Penal Code because they violated the same statute within a shared context. The court rejected this, ruling that the significant time gaps between the offenses preclude finding a single unitary criminal intent, and the lower court's reasoning was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The court holds that a single criminal design requires a continuous temporal and spatial context, and long intervals between offenses preclude finding a unitary intent even if the same statutory provision is violated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIUgEPPE nato a NAPOLI il 22/05/1991 avverso l'ordinanza del 18/01/2014 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Marra Giuseppe di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i) i reati oggetto della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli il 24/9/2020, irrevocabile il 7/7/2021 per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commessi a Qualiano il 22/4/2020, ii) quelli della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 28/2/2017, irrevocabile il 10/1/2023, per i reati di cui art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso Qualiano il 1/6/2015, e iii) quella emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord il 5/5/2022, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso a Qualiano il 24/4/2021;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i fatti oggetto delle sentenze si riferiscono alla violazione della stessa norma e si inseriscono nel medesimo contesto spazio temporale; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a distanza di molti anni e come tale elemento, anche da solo, proprio in virtù del lungo tempo trascorso, imponga di escludere che gli stessi siano il frutto di un'ideazione unitaria (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend