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Ordinanza — n. 21712/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sentence citing generic grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Donata Emanuela Paolicelli inadmissible regarding her criminal conviction. The appellant argued for a violation of law concerning the sentencing under Article 133 of the Penal Code, but the court found her objections to be generic and insufficient to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal based on generic censure of sentencing criteria without specific new evidence or arguments to supersede the trial court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 133 Penal Code generic grounds of appeal sentencing review standards Court of Cassazione Italy gravità della pena riesame dell'entità pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo dedotto da Donata Emanuela Paolicelli - con sui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento all'art. 133 cod. pen. - non supera il vaglio di a m m issibilità.
art. 133 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo dedotto da Donata Emanuela Paolicelli - con sui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente t ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAOLICELLI DONATA EMANUELA nato a MATERA il 02/07/1978 VULPIS NINO nato a MATERA il 03/04/1975 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Donata Emanuela Paolicelli - con sui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento all'art. 133 cod. pen. - non supera il vaglio di a m m issibilità. La Corte di appello ha posto a fondamento della determinazione della pena per il reato residuo i medesimi criteri utilizzati dal Tribunale, peraltro pervenendo ad una pena ancora più mite. Il ricorrente oppone censure generiche sollecitando apprezzamenti da sovrapporre a quelli del giudice del merito, trascurando, per di più, che la pena è stata determinata in misura non distante dal minimo edittale anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere esten ore I Pr s