Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal and motivational errors regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Stefano Bevilacqua inadmissible, ruling that the cited legal and motivational errors were manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's confirmation of an eight-month prison sentence, arguing violations regarding psychological responsibility and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower courts adequately considered all elements and exercised their discretionary power correctly based on established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded legal or motivational errors are inadmissible when the lower court's reasoning is coherent and conforms to settled case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA STEFANO nato a REGGIO CALABRIA il 26/12/1987 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catanzaro del 7/12/2020 nei confronti di Bevilacqua Stefano in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con nei due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e ha fondato la conclusione sul fatto che il ricorrente risiedeva da molti anni nel territorio di Catanzaro e sulla circostanza che era stato fermato in prossimità del cartello "Benvenuti nel Comune di Gimigliano", rendendo così sul punto una motivazione conforme alla pacifica giurisprudenza e adeguata e coerente;
Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo riferimento alle modalità ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e corretto conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna 'del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav 're della cassa delle ammende