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Ordinanza — n. 21708/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as legally unfounded regarding special surveillance residence obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Tonino Bevilacqua inadmissible due to a manifestly unfounded legal argument. The appellant challenged a lower court decision concerning violations of special surveillance obligations, specifically regarding residence restrictions. The court ruled that such violations constitute a criminal offense equivalent to the contested crime, rendering the appeal legally baseless.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Violations of special surveillance residence obligations are treated as criminal offenses equivalent to the underlying crime, making appeals based on this ground manifestly unfounded.

Parole chiave

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special surveillance obligations residence restrictions manifestly unfounded appeal criminal offense equivalence procedural inadmissibility diritto di visita sorvegliato vigilanza dell'autorità competente allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
L. 1423/56, Art. 9, comma 2
d. I. n. 144 del 2005
legge n. 155 del 2005
144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005), così sanzionandosi l'inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018
75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv.
Sez. 3, 27/01/2009 n. 8412, Luorio
Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella
242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA TONINO nato a CATANZARO il 23/07/1987 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nell'atto di impugnazione da Tonino Bevilacqua non supera il vaglio preliminare di ammissibilità deducendo una questione giuridica manifestamente infondata. E' ormai pacifico ed incontrastato nella la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56 (come novellato dal d.

I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005), così sanzionandosi l'inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 - 01; Sez. 3 1, 27/01/2009 n. 8412, Luorio, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Co