Italian Court dismisses appeal as grievances lack legal merit and are based solely on factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Cirasino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the grievances raised by the appellant were entirely based on factual considerations regarding sentencing and recidivism rather than legal errors. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was properly motivated and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; grievances solely grounded in factual disputes or reiteration of facts without legal error are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA I sul ricorso proposto da: CIRASINO FRANCESCO nato a CISTERNINO il 21/07/1983 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che le censure dedotte da Francesco Cirasino nell'unico motivo non superano il vaglio di ammissibilità. 1.3. Le doglianze attingono, con considerazioni interamente versate in fatto, il trattamento sanzionatorio pur sorretto, con riferimento sia alla dosimetria della pena sia all'applicazione della recidiva, da adeguata motivazione, che valorizza la gravità del reato e la biografia criminale dell'imputato nonché la sua propensione abituale al crimine. Tale inclinazione è stata desunta dalla reiterazione a breve distanza temporale di ripetute violazioni non solo delle prescizioni imposte dalla misura di prevenzione ma, più in generale, dalla trasgressione degli ordini impartiti dalle autorità (l'imputato aveva commesso più evasioni). Logicamente se ne è tratta la conseguenza che il reato oggetto del giudizio era anch'esso connotato negativamente dalla più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità dell'autore così come richiesto ai fini dell'applicazione della recidiva.
2. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 ap