Italian Court dismisses appeal against preliminary judgment for inadmissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the preliminary judgment inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant argued for a violation of motivation under Articles 125 and 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted that appeals against sentences under Article 444 are strictly limited to specific statutory grounds. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 125, 129 c.p.p.: Appeals against sentences pronounced under Article 444 of the Criminal Procedure Code are admissible only for specific statutory grounds, excluding general defects in motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIOLI ANTONIO nato a LECCE il 22/03/1984 avverso la sentenza del 12/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE‘, dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata Tribunale di Lecce ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Grazioli Antonio la pena di anni due e mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.200,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/1967 in relazione all'art. 2, comma 1, lett h), L. 110/1975.
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione agli art. 125 e 129 cod. proc. pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso