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Ordinanza — n. 21704/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion order citing lack of concrete evidence for safety risks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21704/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the opposition to an expulsion order based on the appellant's alleged conversion to Catholicism and fears of retaliation in Morocco. The Supreme Court found these claims hypothetical and abstract without concrete evidence, ruling that the lower tribunal correctly applied the law by refusing to grant a different reading of the case.

Regesto Legislator

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Art. 19 D.Lvo 286 del 1998; The appeal is inadmissible when the applicant relies on hypothetical risks of retaliation without concrete evidence, as the court must assess actual dangers rather than abstract fears.

Parole chiave

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expulsion order safety risks conversion to Catholicism retaliation fears inadmissible appeal marocci citizenship court costs fine conversione religiosa

Disposizioni normative citate

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Art. 19 D.Lvo 286 del 1998

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto nella sostanza sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABIB EDDINE MOHAMED AKRAM nato il 27/10/1986 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Varese, in data 14/11/2023, ha disposto l'espulsione di Habib Eddine Mohamed Akram a titolo di sanzione alternativa alla pena residua della reclusione;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 19 D.Lvo 286 del 1998 in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto i progressi trattamentali del condannato e lo stesso ha avviato la propria conversione al cattolicesimo e che pertanto in Marocco la sua incolumità e i suoi diritti fondamentali sarebbero a rischio; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto di avere considerato tutti gli elementi indicati dalla difesa e, evidenziando che il condannato ha legami familiari in Marocco e che i segnalati "timori" di ritorsioni risultano ipotetici ed astratti senza che vi sia alcun riscontro sul punto, ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato il rigetto dell'opposizione, con ciò ribadendo la corretta applicazione dell'istituto;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto nella sostanza sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.