Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for requesting alternative reading of trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected a request for supervised placement because the father's residence was deemed unsuitable due to an active family separation order. The appellant argued the trial court ignored new evidence and failed to verify the cessation of the separation measure, but the higher court found no merit in this claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it solicits a different and alternative reading of the lower court's reasoning that is not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA DAVIDE nato a MARIANO COMENSE il 14/02/1990 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Mosca Davide in quanto il domicilio indicato, presso l'abitazione del padre, sarebbe inidoneo in quanto sarebbe in esecuzione la misura dell'allontanamento dalla casa familiare;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione di quanto evidenziato nella memoria depositata 1'8/11/2023 e l'assenza di verifiche circa la sopravvenuta cessazione della misura cautelare; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento a agli elementi in atti - l'annotazione della Stazione carabinieri di Mariano Comense che dava atto dell'efficacia della misura al tempo della verifica senza che nulla di diverso o specifico fosse evidenziato nella memoria, nella quale si ribadiva soltanto la disponibilità manifestata dal padre ad accogliere il figlio- si è confrontato con quanto emerso e ogni ulteriore elemento sopravvenuto avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa e, comunque, potrà essere oggetto di un nuovo e distinto procedimento;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.