Supreme Court dismisses appeal against supervision court revocation of semi-liberty due to lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The supervision court revoked the semi-liberty measure based on the appellant's conduct, including driving under the influence and failing to report incidents promptly. The Court held that the appellant's arguments merely requested a different interpretation of existing facts, which is not permitted in this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The supervisory judge's decision to revoke semi-liberty is final regarding the assessment of existing conduct; appeals cannot introduce new factual evaluations or demand alternative readings of the record already considered by the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO CARMELO nato a CATANIA il 24/02/1974 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha revocato la misura della semilibertà applicata a Di Mauro Carmelo; Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto le giustificazioni fornite dal condannato e senza evidenziare le ragioni per le quali il regime non sarebbe più idoneo;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, facendo specifico riferimento alla condotta tenuta (avere guidato in stato di ebrezza causando un incidente, essere tornato in ritardo e avere omesso di riferire quanto accaduto agli operatori che ne sono venuti a conoscenza solo quando è stata trasmessa la notizia di reato) ha mostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni nei termini dell'inidoneità della misura;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Api ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.