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Ordinanza — n. 21701/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against summary conviction for illegal possession of drugs due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law for challenges to summary convictions. The appellant, Kevin Favara, sought to overturn a three-year prison sentence and fine imposed for drug-related offenses, arguing legal violations. The court rejected the appeal as the specific complaints raised did not fall within the narrow statutory exceptions allowing such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against summary convictions are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on other legal violations are inadmissible.

Parole chiave

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summary conviction appeal inadmissible grounds drug possession offense Italian criminal procedure statutory exceptions censure procedurali censura formulata in modo carente vizio di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
FAVARA KEVIN nato a CASTELVETRANO il 27/12/2001 avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALA"paro avviso alle parti• 1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata GIP del Tribunale di Marsala ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 616, c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 648 cod. pen
a Favara Kevin la pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 4 e 7 L.
art. 448 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: . FAVARA KEVIN nato a CASTELVETRANO il 27/12/2001 avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALA"paro avviso alle parti• 1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata GIP del Tribunale di Marsala ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Favara Kevin la pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 4 e 7 L. 895/1967 e 2 L. 110/1975, 23, comma 4, L. 110/1975 e 612 cod. pen.

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen.; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis