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Ordinanza — n. 21698/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on drug offenses, ruling continuity requires temporal proximity and premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Lizzi inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's refusal to recognize criminal continuity. The appellant argued for continuity between drug violations separated by six years, but the court found the temporal gap and lack of premeditation decisive against his claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; In criminal continuity proceedings, the temporal distance between offenses and the absence of premeditation preclude the recognition of a continuing offense.

Parole chiave

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criminal continuity drug offenses temporal proximity premeditation requirement executive proceedings Cassation dismissal procedural inadmissibility traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
285809 - 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIZZI ANTONIO nato a LOCRI il 15/05/1973 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Lizzi Antonio nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati omogenei (violazione della disciplina degli stupefacenti), commessi a circa sei anni di distanza, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla commissione della prima violazione, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelle successive e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell'ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita (Lizzi aveva dapprima detenuto un rilevante quantitativo di marijuana e sei anni dopo aveva coltivato e ceduto a terzi sostanza stupefacente dello stesso tipo). 1.2.

Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Non risulta violato il consolidato orincipio giurisprudenziale secondo cui in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda (Sez. 1,n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). Infatti, i reati già unificati da continuazione interna sonos stati commessi in epoca diversa e lontana (dal 2013 al 2015) da quelli oggetto della richiesta (2007).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024