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Ordinanza — n. 21695/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against home detention revocation due to lack of merit in procedural review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the revocation of his home detention based on the discovery of drugs and preparation tools, arguing the incident was occasional and not significant enough to justify the measure's termination. The court rejected this because the lower tribunal properly exercised its discretionary power to deem the conduct incompatible with social reintegration and recidivism prevention, findings that fall outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals against surveillance court decisions regarding home detention revocation are inadmissible if they merely request a different factual appreciation rather than raising specific legal violations or logical flaws in the motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention revocation surveillance court appeal discretionary power drug possession inadmissible appeal recidivism prevention legal review scope pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMOLO MANUEL nato a RAGUSA il 15/12/2002 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nell'impugnazione da Manuel Emmolo, pur formalmente strutturato come denuncia dei vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, ed è, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare la detenzione domiciliare, sul rinvenimento nella disponibilità del condannato di sostanza stupefacente nonché di strumenti normalmente utilizzati per preparare le dosi.

Tale condotta inosservante delle prescizioni imposte al detenuto domiciliare, è stata, con argomentazioni pesabili, apprezzata come incompatibile con la prosecuzione della misura divenuta inadeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza e a favorire il reinserimento sociale. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento delle medesime circostanze prospettate come non particolarmente significative per l'occasionalità dell'episodio.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pr si