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Ordinanza — n. 21694/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against surveillance regime application due to lack of new evidence and improper re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the drone objects was merely apparent, but the Court found the judge's reference to specific prior incidents provided a coherent and adequate justification. Consequently, the Court ruled that the defense's censure sought an alternative reading of existing evidence, which is not permitted at this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 14 bis ord. pen.; The Court of Cassation holds that a surveillance regime application is inadmissible when the appeal merely requests a different interpretation of already acquired elements without presenting new facts or evidence capable of altering the factual basis of the lower court's decision.

Parole chiave

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drone contraband transport surveillance regime application inadmissible appeal apparent reasoning re-evaluation of facts misura di sicurezza penale controllo periodico della detenzione minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 14 bis ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCA GIUSEPPE nato a ENNA il 12/04/1983 avverso l'ordinanza del 08/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da Di Marca Giuseppe avvero il provvedimento che ha disposto l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis ord. pen.; Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge perché la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente quanto alla ritenuta destinazione al ricorrente degli oggetti trasportati dal drone;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle precedenti situazioni specifiche (le altre due occasioni in diversi istituti in cui un drone aveva cercato di trasportare degli oggetti in prossimità, rectius alla, cella nella quale era detenuto il ricorrente) ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni rendendo così una motivazione che non può definirsi apparente e che, esclusa qualsivoglia illogicità, non è sindacabile in questa sede;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 — 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :(1‘ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende