Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of signature by a registered special defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered on the special roll of the Court. The appellant, D'Antoni Giuseppe, personally submitted the request to revoke a partial conviction sentence without legal representation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Criminal appeals must be signed by a defense lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation, and failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANTONI GIUSEPPE nato a TARANTO il 23/06/1981 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da D'Antoni Giuseppe di revoca parziale della sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Taranto in data 5/10/2010, irrevocabile il 20/12/2011; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i