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Ordinanza — n. 21692/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded arguments regarding criminal contiguity under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21692/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Capuozzo inadmissible, ruling that his complaints were manifestly unfounded. Capuozzo argued that the lower court failed to apply Article 81 of the Penal Code regarding the contiguity and homogeneity of two separate drug trafficking convictions. The court rejected this, stating the criminal designs were distinct due to different locations and a two-year gap between offenses, making the requested alternative reading impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal challenging the application of the contiguity rule is inadmissible if the complaints are manifestly unfounded and seek a reading not permitted by law.

Parole chiave

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Art. 81 Penal Code contiguity of crimes homogeneity of offenses inadmissible appeal manifestly unfounded drug trafficking convictions criminal design identity traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso e con le conclusioni pervenute il 19/3/2024 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso e con le conclusioni pervenute il 19/3/2024 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.
art. 74 D.P.R. 309 del 1990
tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 27/5/2020, irrevocabile il 20/1/2022, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990 commesso a Palermo, Napoli e altre località campane da aprile a ottobre 2013 e in relazione a tre condotte di cui all'art.
art. 73 D.P.r. 309 del 1990
309 del 1990 commesso a Palermo, Napoli e altre località campane da aprile a ottobre 2013 e in relazione a tre condotte di cui all'art. 73 D.P.r.
art. 73 d.P.R. 309/1990
309 del 1990 accertate il 13/6/2013, il 4/9/2013 e il 23/10/2013; -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 6/12/2016, irrevocabile il 5/10/2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 a Bari - torre a Mare il 26/6/2015;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUOZZO DOMENICO nato a NAPOLI il 16/07/1962 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il GIP del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Capuozzo Domenico di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 27/5/2020, irrevocabile il 20/1/2022, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990 commesso a Palermo, Napoli e altre località campane da aprile a ottobre 2013 e in relazione a tre condotte di cui all'art. 73 D.P.r. 309 del 1990 accertate il 13/6/2013, il 4/9/2013 e il 23/10/2013; -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 6/12/2016, irrevocabile il 5/10/2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 a Bari - torre a Mare il 26/6/2015;

Rilevato che con il ricorso e con le conclusioni pervenute il 19/3/2024 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto della contiguità cronologica e dell'omogeneità dei reati commessi; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile nel caso di specie nel quale la condotta associativa oggetto della prima sentenza è circoscritta al periodo compreso tra aprile e ottobre 2013 e si svolta tra la Sicilia e la Campania mentre il reato oggetto della seconda pronuncia è stato commesso ben due anni dopo e in località diversa (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c