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Ordinanza — n. 21691/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns generic mitigating circumstances excluded from plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mario Iavarazzo inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence based on the lack of recognition of generic mitigating circumstances, which were not part of the plea agreement. The court ruled that appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing illegality, none of which were alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea agreement sentences are admissible only for specific defects regarding the defendant's will, legal qualification, or sentencing, excluding challenges to the absence of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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plea agreement appeal generic mitigating circumstances Cassation inadmissibility sentencing discretion criminal procedure code attenuazione della pena motivi di cassazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta da Mario Iavarazzo è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 4 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc.
C. cost. n. 186 del 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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C. cost. n. 186 del 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVARAZZO MARIO nato a NAPOLI il 04/02/1997 avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDi dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. L'impugnazione proposta da Mario Iavarazzo è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 4 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento, che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, della I. 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, a! difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Nessuno di questi vizi è denunciato in termini specifici dal ricorrente che, nella sostanza, si duole del mancato riconoscimento dlele circostanze attenuanti generiche, che, tuttavia, non facevano parte dell'accordo sulla pena.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi