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Ordinanza — n. 21690/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation revocation due to merits issues and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the probation revocation based on alleged legal violations and insufficient reasoning, arguing the court erred in applying retroactive effects. The court rejected these claims, noting the appeal sought substantive merit reviews outside the scope of a legality proceeding and failed to address the actual justification for revoking the measure.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance court orders are inadmissible if they request substantive merit assessments or fail to address the specific legal grounds for revocation, as such proceedings are limited to legality checks.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation surveillance court inadmissible appeal merits review retroactive effect revoca di prestazioni sociali restituzione dell'assistenza sociale successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello
Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, Perra
Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri
Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO ANTONIO nato a ROSSANO il 21/10/1964 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo proposto da Antonio Aiello, pur strutturato come denuncia del vizio di violazione di legge nonché di insufficienza della motivazione, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza - nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento e facendo buon governo del principio per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498 - 01), ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nel corso dell'esecuzione, era stato sottoposto a fermo perché gravemente indiziato del reato di tentata rapina commesso con l'uso di un coltello a serramanico.

Da tale episodio di indubbia gravità il Tribunale ha tratto la convinzione non manifestamente illogica che Aiello, fin dall'inizio dell'esecuzione della misura, non aveva aderito al programma di risocializzazione. Il ricorrente, nel contestare la motivazione a sostegno dell'efficacia retroattiva della revoca, non si confronta con la reale giustificazione del provvedimento impugnato che, in piena sintonia con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987 e da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01;

Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01), ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere