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Sentenza — n. 21689/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21689/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21689/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALEKSYUK OLEKSIY nato il 06/12/1984 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha condannato Aleksyuk Oleksiy alla pena di euro 3.333,33 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs 286/1998; Rilevato che con l'appello, qualificato come ricorso e trasmesso dalla Corte territoriale, si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen. in quanto il processo sarebbe stato celebrato in assenza dell'imputato;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21689/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349).

Parole chiave

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oltraggio alla corte nulla poena sine lege sanzione penale sincero pentimento risarcimento per errore giudiziario verdetto di colpevolezza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALEKSYUK OLEKSIY nato il 06/12/1984 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha condannato Aleksyuk Oleksiy alla pena di euro 3.333,33 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs 286/1998; Rilevato che con l'appello, qualificato come ricorso e trasmesso dalla Corte territoriale, si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen. in quanto il processo sarebbe stato celebrato in assenza dell'imputato;

Rilevato che il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase; Ritenuto che tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti a Reggio Calabria il 16/3/2014, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266;

Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci