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Ordinanza — n. 21688/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying alternative measures due to residual social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the surveillance court's refusal of alternative measures, arguing for a new assessment based on good prison conduct. The court rejected this, noting the lower court correctly identified residual social danger from violent family crimes and the lack of external testing, which are legally sufficient grounds for denial.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: The Court of Cassation holds that appeals against surveillance court orders denying alternative measures are inadmissible if the lower court's assessment of residual social danger and the necessity of gradual reintegration logic is legally sound and not vitiated by procedural defects.

Parole chiave

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surveillance court appeal alternative measures denial residual social danger inadmissible appeal gradual reintegration logic assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.p.
Art. 641 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOCATA GANGI SALVATORE nato a ACIREALE il 23/03/1970 avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che le censure dedotte da Salvatore Leocata Gangi a base dell'impugnazione non sono consentite laddove denunziano asseriti vizi della motivazione e comunque sono manifestamente infondate. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, di semilibertà, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale, desunta dalla gravità dei reati per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione, i numerosi precedenti penali per reati commessi anche in ambito familiare con il ricorso ad azioni estremamente violente nonché l'assenza di sperimentazione esterna attraverso l'esperienza premiale, quanto mai necessaria per verificare l'affidabilità e la capacità di auto gestione al di fuori della struttura carceraria.

Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez.. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01). Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze, in particolare la positiva condotta carceraria, già valutate nel giudizio prognostico meno preganti rispetto a quelle di segno contrario.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 TI Consiglie