Italian court dismisses appeal as it lacks merit and fails to challenge the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Tomaiuolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court rejected a request for home detention based on the defendant's recent criminal history and lack of behavioral change, which the appellant failed to effectively contest. The court ruled that the appeal merely asked the higher court to re-evaluate facts already assessed by the trial judge, violating the principle that appeals cannot substitute for the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests the higher court to substitute its own appreciation for that of the trial judge, provided the latter's reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMAIUOLO PIETRO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/05/1987 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Pietro Tomaiuolo a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia dei vizi di violazione di legge di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare non solo sull'esito negativo dell'osservazione personologica inframuraria - da cui non risulta un'adeguata presa di distanza dallo stila di vita deviante - ma soprattutto sul pericolo di recidivanza, desunto dai plurimi precedenti penali e dalla consumazione di gravi reati in epoca recente, addirittura reiterandoli per mesi mentre era in attesa della decisione del Tribunale sulla richiesta di misura alternativa.
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli (la positiva condotta durante gli arresti domiciliari appiccatigli per i reati commessi più di recente e durante la carcerazione), giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto a quelli valutati come significativi indicatori dell'inadeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti e a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.
2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il