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Ordinanza — n. 21686/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as barred by res judicata regarding suspended sentence benefit. The court ruled the appeal inadmissible because the annulment was limited to the suspended sentence benefit, making other issues precluded by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs. The decision applies Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The court held that the appeal was inadmissible because the annulment was limited to the suspended sentence benefit, making other issues precluded by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs. The decision applies Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The court held that the appeal was inadmissible because the annulment was limited to the suspended sentence benefit, making other issues precluded by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs. The decision applies Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of law regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the annulment was limited to the suspended sentence benefit. Therefore, any other issues were precluded by the principle of res judicata under Article 624, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 624, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal challenging a decision that annuls a judgment solely regarding the suspension of sentence is inadmissible for other grounds, as those issues are precluded by the principle of res judicata.

Parole chiave

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res judicata suspended sentence inadmissible appeal precluded issues Code of Criminal Procedure revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che con il con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGIO FRANCESCO nato a ANDRIA il 09/11/1943 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, quale giudice di rinvio per la sola statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 28/6/2018 nei confronti di, Sergio Francesco in relazione ai reati di cui all'art. 216, comma1, R.D. 267 del 1941 ritenendo che l'imputato non abbia diritto al beneficio richiesto;

Rilevato che con il con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la doglianza non è consentita in quanto l'annullamento era stato disposto esclusivamente in ordine alla valutazione relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena essendo pertanto ormai preclusa ogni altra questione in quanto ha acquisito autorità di cosa giudicata ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso in ordine alla possibilità di emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così