Ordinanza — n. 21685/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPERTO LUCA nato a LECCE il 17/08/1996 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N, Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Luperto Luca e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni tre e mesi cinque; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'offerta di lavoro ricevuta, alla possibilità di svolgere attività di volontariato e quanto alla condotta complessivamente tenuta dal condannato dalla quale, al di là di alcune violazioni "contravvenzionali", si desumerebbe la piena disponibilità a intraprendere un percorso di reinserimento sociale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPERTO LUCA nato a LECCE il 17/08/1996 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N, Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Luperto Luca e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni tre e mesi cinque; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'offerta di lavoro ricevuta, alla possibilità di svolgere attività di volontariato e quanto alla condotta complessivamente tenuta dal condannato dalla quale, al di là di alcune violazioni "contravvenzionali", si desumerebbe la piena disponibilità a intraprendere un percorso di reinserimento sociale;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure dando atto della possibilità di lavoro, facendo riferimento alle violazioni commesse e ai procedimenti anche attualmente pendenti, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell'affidamento in prova sia allo stato prematura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.