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Ordinanza — n. 21684/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded legal qualification of a metal finger gun as a white weapon.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Calogero Cataldi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's complaint regarding the legal classification of a metal finger gun as manifestly unfounded, noting established jurisprudence that such items constitute white weapons under Article 699 of the Penal Code rather than the alternative provision. Furthermore, the court affirmed the lower court's correct denial of generic mitigating circumstances due to the appellant's negative personality and prior record involving drug possession.

Regesto Legislator

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Art. 699, comma 2, cod. pen.; Art. 4, comma 3, legge 110/1975; The carrying of an unjustified metal finger gun is legally qualified as a white weapon under Article 699 of the Penal Code, not the alternative provision of Article 4 of Law 110/1975, as it inherently increases the potential for violence.

Parole chiave

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metal finger gun white weapon classification inadmissible appeal Penal Code Article 699 drug possession aggravation porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 699, comma 2, cod. pen.
Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto E' pacifico approdo dlela giurisprudenza di legittimità che il porto ingiustificato di un tirapugni metallico integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod.
Art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110; il tirapugni, infatti, costituisce un'arma propria cd.
Art. 131-bis cod. pen.
L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto era grave sia per le caratteristiche dell'arma detenuta che per la personalità negativa dell'imputato pluripregiudicato.
Art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
Le circostanze attenuanti generiche sono state correttamente negate in ragione non solo dei precedenti penali ma anche della complessiva condotta tenuta dall'imputato che deteneva, insieme con il tirapugni, sostanza stupefacente tanto da essere sanzionato ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 131-bis cod. pen
L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto era grave sia per le caratteristiche dell'arma detenuta che per la personalità negativa dell'imputato pluripregiudicato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDI CALOGERO nato a PALERMO il 11/11/1980 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che le censure dedotte da Calogero Cataldi nell'unico motivo non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto E' pacifico approdo dlela giurisprudenza di legittimità che il porto ingiustificato di un tirapugni metallico integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110; il tirapugni, infatti, costituisce un'arma propria cd. bianca avendo la funzione di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso (Sez. 1, n.. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398 - 01). 1.2.

L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto era grave sia per le caratteristiche dell'arma detenuta che per la personalità negativa dell'imputato pluripregiudicato. 1.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state correttamente negate in ragione non solo dei precedenti penali ma anche della complessiva condotta tenuta dall'imputato che deteneva, insieme con il tirapugni, sostanza stupefacente tanto da essere sanzionato ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 a