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Ordinanza — n. 21681/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for requesting prohibited merit review on criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds requested a prohibited review of the merits regarding criminal continuity. The appellant argued against the lower court's refusal to recognize continuity of crimes, but the Court found the arguments generic and legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals requesting a review of the merits on issues of criminal continuity are inadmissible if they do not raise specific legal questions or manifestly lack foundation.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings inadmissible appeal prohibited merit review generic arguments court costs Cassation Court reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna deliiricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 81, second comma, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna deliiricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SAMANTHA nato a PRATO il 01/01/1994 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Samantha Hudorovicknell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la consumazione dei reati pur omogenei (furti, ricettazioni), in un lungo arco temporale, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che la condannata, sin dalla commissione della prima violazione, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelle successive e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell'ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita. 1.2.

Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Non risulta violato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda (Sez. 1,n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01;

Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). La Corte distrettuale, infatti, ha motivato la decisione di disattendere la pregressa valutazione osservando, nella piena libertà di giudizio concessagli dall'ordinamento, che gli elementi fattuali accertati nelle sentenze sottoposte al suo vaglio (diversità dei correi, del contesto territoriale e delle modalità esecutive) conducevano ad una diversa conclusione rispetto a quella del Tribunale di Verona nella pronuncia in data 24 settembre 2014, che essendo una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. non conteneva argomentazioni espresse con cui confrontarsi.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna deliiricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere e