Cassation court dismisses appeal as generic arguments fail to challenge substantive review decision on parole permit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic and did not provide a specific legal challenge to the lower court's reasoning. The appellant claimed the trial court failed to apply the Constitutional Court ruling of 2019 regarding parole permits, but the court found the lower tribunal had adequately addressed the lack of critical revision and negative anti-mafia opinion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 ter ord. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must specifically challenge the legal reasoning of the lower court; generic arguments requesting a different interpretation without identifying specific errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENERANDO EDUARDO nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/02/1964 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, quale giudice di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto da Venerando Eduardo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen.
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso, anche ribadito con i motivi aggiunti pervenuti il 22/2/2023, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assenza dei presupposti per la concessione del permesso premio a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con il riferimento agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria disposta in sede di rinvio, l'assenza di una revisione critica e il parere negativo della Direzione Nazionale Antimafia, ha adeguatamente e coerentemente evidenziato le ragioni poste a fondamento del rigetto;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto con gli argomenti esposti anche nei motivi aggiunti si sollecita, peraltro in termini generici, una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;1,11 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C