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Ordinanza — n. 21679/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation order due to manifestly unfounded arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21679/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, a seven-time offender, challenged the trial court's choice of home detention over supervised release, arguing for a different interpretation of the evidence. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's reasoning was exhaustive, logical, and based on the convicted person's high residual social danger and the inadequacy of proposed reintegration activities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance court orders are inadmissible if the grounds are merely requests for superimposed evaluations on the non-illogical findings of the trial court or are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation order appeal home detention measure inadmissible appeal residual social danger reintegration activities manifestly unfounded surveillance court condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018
Tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVANTI LUISITO nato a SINALUNGA il 19/11/1972 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. rilevato che tutti i motivi dedotti da Luisito Tavanti, per quanto formalmente denunzino violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest'ultima rispetto all'affidamento in prova con la elevata residua pericolosità sociale del condannato (condannato sette volte per reati commessi fino al 2010) e con l'inidoneità della misura a contribuire concretamente alla rieducazione per la mancanza o inadeguatezza delle attività proposte.

Al riguardo ha rilevato che non sono utili in questa direzione né la disponibilità al volontariato né le prestazioni lavorative perché di durata limitata (invero il volontariato avrebbe impegnato il condannato un solo giorno alla settimana per sei ore, l'attività lavorativa in favore del panifico sarebbe durata dal 9 novembre al 31 dicembre 2023). Tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01), nell'esercizio del potere discrezionale previsto dalla normativa di riferimento ai fini della individuazione della misura più adeguata, sono stati valorizzati quali indicatori della pericolosità fronteggiabile esclusivamente con la più contentiva delle misure alterative: i precedenti di polizia, la frequentazione di pregiudicati la sottoposizione al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l'assenza di revisione critica.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare una diversa letture delle fonti di prova da sovrapporre a quella non illogica del Tribunale ed un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico meno pregnanti rispetto a quelle di segno contrario.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere es