Cassation court dismisses appeal against surveillance court order for early release due to inadmissible legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Busacca Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Florence Surveillance Court violated Article 54 of the Penal Code by failing to adequately consider the time elapsed between detention periods and the impact of intermediate violations on rehabilitation. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly applied established case law regarding the evaluation of intermediate freedom periods and the ineffectiveness of rehabilitation efforts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord. pen.; The appeal is inadmissible when the defense seeks an alternative reading of acquired elements that is not permitted in this instance, as the lower court has already provided a coherent response based on binding jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSACCA ANGELO nato a RAGUSA il 02/05/1980 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha rigettato il reclamo proposto da Busacca Angelo avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi 13/10/2017-16/6/2018 e fra le date 20/5/2022 e 15/3/2023;
Rilevato che con il ricorso e con la memoria contenuta nella pec pervenuta il 25/3/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54 ord. pen. poiché il Tribunale, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, non avrebbe adeguatamente considerato il periodo di tempo intercorrente tra i semestri oggetto della richiesta e la commissione delle violazioni né avrebbe considerato l'effettiva incidenza di queste sul percorso di rieducazione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle violazioni, consistenti in reati commessi nel periodo intermedio di libertà tra i due periodi di detenzione, e al rilievo di queste in termini di inefficacia dell'opera di rieducazione si è conformato alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01) e ha fornito adeguata e coerente risposta alle medesime censure formulate nell'impugnazione (cfr. compiutamente pag. 2 del provvedimento impugnato), ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217); Ritenuto inoltre di non dover provvedere quanto alla richiesta contenuta in calce alla pec di notifica del presente provvedimento in quanto tale adempimento non è previsto dal codice di rito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend