Cassation court dismisses appeal against special surveillance violation, upholding conviction for generic intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mauro Monaco inadmissible, rejecting his arguments regarding the burden of proof and the definition of intent. The defense failed to propose an alternative factual reconstruction, and the court confirmed that violating special surveillance obligations requires only generic intent, not specific malicious purposes. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; The violation of special surveillance obligations is constituted by generic intent, requiring only awareness of the duties and a will to violate them, without the necessity of proving specific malicious purposes or the intent to frustrate control measures.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MAURO nato a ALGHERO il 20/03/1967 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Mauro Monaco e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1. La prima censura che denunzia il vizio di violazione di legge e di motivazione riproduce i rilievi dedotti con l'atto di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con l'argomentazione, non illogica bensì plausibile, che l'imputato, a prescindere dalle pur chiare immagini della videosorveglianza riferite ad uno solo degli episodi contestati, se presente in casa, avrebbe sicuramente sentito il suono del campanello anche perché accompagnato da ripetute chiamate al suo cellulare. Quanto alla regola di giudizio dell' «al là di ogni ragionevole dubbio», va ricordato che essa implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti da parte della difesa, oltre all'individuazione degli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria, la motivata esclusione della plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290); sicché il mancato riscontro di quest'ultima non consente di trarre elementi di prova a carico dell'imputato, ove dal compendio probatorio non possa desumersi la non razionalità del dubbio derivante dall'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, Rv. 278751 - 31).
Nel caso di specie, tuttavia, la difesa non ha dedotto alcuna ricostruzione alternativa, limitandosi ad affermare l'incompletezza dell'accertamento delle Forze dell'ordine, laddove deve ritenersi non manifestamente illogica e conforme alle massime tratte dall'esperienza giudiziaria l'affermazione dell'assenza, nell'abitazione, di un soggetto che non abbia risposto alle chiamate ripetute da parte degli operanti, i quali si siano trattenuti per un congruo tempo di attesa, quando l'interessato non abbia fornito alcuna giustificazione della mancata risposta, suscettibile di far insorgere un ragionevole dubbio sulla fondatezza della prospettazione .
2. Il secondo motivo trascura che è orientamento ermeneutico indiscusso quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosci ente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella specie quella di presentarsi ad una certa ora presso il Commissariato di P.S. per firmare l'apposito registro, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20_.7, Confortino, 2v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01). Non è, infatti, richiesta che l'agente abbia agito al fine di frustare o compromettere le esigenze di controllo sottesa ad ogni singola prescrizione o all'intero provvedimento.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consi